Così sta scritto nella “Nota illustrativa”, al paragrafo 5: «Rispetto alla precedente formulazione dell’art. 92, comma 2, si evince, quindi, che le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere ora liberamente stabilite, nel rispetto ovviamente (…) dei vincoli sopra richiamati (almeno il 40% per la mandataria e almeno il 10% per le mandanti)».
Questa è ancora la precedente formulazione, non la nuova!
l.b.
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