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La normativa, “ratione temporis” applicabile, non prevedeva espressamente l’obbligo di applicazione della metodologia BIM.

Pertanto la mancata presentazione della offerta di gestione informativa da parte della controinteressata, non risultando specificamente espressamente richiesta dalla lex specialis, non può, in alcun modo avere comportato alcun indebito vantaggio concorrenziale per la controinteressata stessa dal punto di vista economico ovvero averla favorita nella presentazione dell’offerta economica.

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