Deve «affermarsi il principio per cui gli atti che si inseriscono nelle diverse fasi esecutive dei contratti pubblici ed afferenti alla contabilità, nonché alla verifica dell'ultimazione dei lavori ed alla loro regolare esecuzione, sono atti pubblici non di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto non destinati ab initio alla prova, ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, bensì finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra la parte pubblica e quella privata del rapporto contrattuale e da questi liberamente contestabili, non occorrendo la proposizione della querela di falso».
