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FREE LA COMPETENZA A PROGETTARE DEGLI ARCHITETTI (SENTENZA 20 FEBBRAIO 2015)

La riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico e artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri.

La competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo storico e artistico quando presentino un rilevante interesse artistico.

 

«In particolare, non emergono dubbi tra le parti in ordine all’oggetto che comprende, anche se in via non prevalente, anche questioni aventi ad oggetto immobili soggetti a vincolo per i quali è necessaria la sottoscrizione di un architetto.

L’eventuale prevalenza o coesistenza di altre concomitanti professionalità richieste per la realizzazione dell’opera non incide sulla normativa applicabile che è rappresentata dal r.d. n. 2537 del 23.10.1925 il quale prevede espressamente la sottoscrizione dell’architetto in ipotesi di progetto relativo a immobili vincolati. In particolare, ai sensi dell’art. 52 del R. D. n. 2357/1925 (“Approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”): “formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 (poi, l. 1° giugno 1939, n. 1089, abrogata dall’art. 166 del D. Lgs. 29.10.1999, n. 490, a sua volta abrogato dall’art. 184, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”.

Poste tali premesse, il problema è comprendere se il bando abbia previsto una differente regolamentazione della disciplina vigente e, in particolare, se abbia derogato alla disciplina in questione ovvero, se inderogabile, abbia determinato un ragionevole dubbio in relazione alla necessaria sottoscrizione o meno da parte del ricorrente. Occorre precisare che dalla lettura della lex specialis non emerge una deroga espressa con riferimento all’applicabilità della disposizione in oggetto, con la conseguenza che, in mancanza di diversa previsione normativa, la clausola di fonte legale integra l’atto di autonomia privata posto in essere dalla pubblica amministrazione.

Ne deriva che l’omessa sottoscrizione da parte di tecnico abilitato, nella specie, architetto costituisce, anche a prescindere dall’eventuale fondatezza del ricorso principale, una idonea causa di accoglimento del ricorso incidentale con conseguente esclusione della ricorrente principale.

Come precisa la giurisprudenza amministrativa, quando la stazione appaltante si è autovincolata al rispetto delle competenze specifiche di architetti e ingegneri, secondo il R. D. 2537/1925, è illegittimo il provvedimento che il suddetto incarico assegna ad un ingegnere essendo irrilevante il richiamo all’art. 52 comma 2, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, nella parte in cui la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere (Tar Salerno 149/2015).

Nel medesimo senso la giurisprudenza ha osservato che dal disposto dell’art. 52, r. d. n. 2537/1925, si evince che la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico e artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; la competenza degli architetti, poi, si estende anche agli interventi realizzati su immobili non assoggettati a vincolo storico e artistico quando presentino un rilevante interesse artistico (T. A. R. Lazio – Roma, Sez. II, 17/10/2011, n. 7997; argomentando a contrario Consiglio di Stato, Sez. V, 10/09/2014, n. 4595; T. A. R. Sardegna, Sez. I, 24/10/2009, n. 1559).

Nel caso di specie, come precisato, non emerge un autovincolo da parte della p.a., rilevando una determinazione generica idonea senz’altro a comprendere nel suo ambito applicativo la professionalità dell’architetto. In senso contrario non si può argomentare dai riferimenti svolti da parte ricorrente principale, in considerazione della differenza ontologica tra la sottoscrizione del progetto e la presenza dei requisiti di gara (qualificazione SOA OG2), così come dalle ulteriori clausole del bando dal quale non è dato vincere un effetto escludente della normativa integrativa richiamata» (T.A.R. Calabria, Catanzaro,  I, 20 febbraio 2015, n. 299).

 

 

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