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OG 11: L’ART. 79, COMMA 16, DEL REGOLAMENTO

È possibile lo svolgimento contemporaneo delle prestazioni specialistiche (OS3, OS28 e OS 30), ma entro i limiti della capacità complessiva (OG11) alle stesse cumulativamente riferita, mentre la qualificazione per quest’ultima consente sempre lo svolgimento di ciascuna delle speciali (separatamente), nei limiti della relativa classe.

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