Li deve indicare l’operatore economico in sede di offerta a pena di qualche cosa (esclusione secca o soccorso istruttorio a pagamento), anzi no. Se li indica la stazione appaltante come non soggetti a ribasso, tutti felici e contenti! Ci piace proprio – e ci dà un po’ di humour – questa tesi che irride al disastro interpretativo della “plenaria” del Consiglio di Stato. Campania felix!
«Va invero rilevato che, nella procedura di gara in esame, la stessa S.A. (Art. 1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto e relativa modulistica) ha provveduto alla esatta quantificazione degli oneri della sicurezza, sia interni che esterni, escludendo in entrambi i casi il ribasso e quindi sottraendo alle concorrenti ogni discrezionalità in ordine alla loro determinazione. Non sussiste, quindi, l’ipotizzata causa di esclusione, avuto riguardo all’esatto tenore della lex specialis, nella parte in cui specifica, una tantum, gli oneri di sicurezza interna nell’invariabile importo di € 9.311,16» (T.A.R. Campania, Salerno, I, 17 luglio 2015, n. 1600, da www.giustizia-amministrativa.it).
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