Una tesi del giudice amministrativo tutta da disattendere e vediamo perché.
Si afferma che «la omessa indicazione dei costi di sicurezza aziendale si ripercuote irreparabilmente sulla completezza dell’offerta e rende la medesima irriconoscibile. In un quadro di riferimento del genere, non può avere rilievo l’affidamento incolpevole riposto dall’operatore economico sulle prescrizioni del bando di gara, che nulla prevedevano in merito» (T.A.R. Puglia, Lecce, II, 25 settembre 2015, n. 2842, da www.giustizia-amministrativa.it).
Invece, si tratta di un’omissione meramente documentale, di fronte a una voce che serve soltanto in sede di eventuale verifica dell’anomalia. Nel rispetto della nefanda tesi della “plenaria” si configura quindi, oggi, un’irregolarità essenziale e non un motivo di esclusione immediata (anche perché il principio della “plenaria” è stato esposto su datate fattispecie dedotte in giudizio, quando nei servizi imperava ancora il principio dell’auto-esecutività dell’obbligo dichiarativo).
Ricordato che oggi – per converso – sarebbe nulla in un bando di servizi la clausola (o comunque l’interpretazione) che recepisse la nefanda “plenaria” dei lavori, l’obbligo del soccorso istruttorio a pagamento era tanto più da reclamarsi nel caso concreto, dove il bando non diceva proprio nulla in ordine all’obbligo dichiarativo.
Non è dato di sapere se nella fattispecie concreta si fosse applicato il prezzo più basso con esclusione automatica. Se così fosse, la tesi del collegio pugliese sarebbe ancor più irragionevole. Si sarebbe escluso un soggetto che non aveva indicato già in sede di offerta una voce di costo che serviva come necessario oggetto di verifica di anomalia, laddove l’esclusione automatica è funzionale proprio a non far verificare l’anomalia stessa al RUP!
E poi, diciamocelo chiaro. Stiamo parlando di “quattro soldi”! Però abbiamo molta speranza che l’increscioso problema sarà risolto. Dalla prossima ventura soft law.
Lino Bellagamba, 2 ottobre 2015
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