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FREE “DUM ROMAE CONSULITUR” SULLA SOFT LAW, LE STAZIONI APPALTANTI SONO ESPUGNATE DAI RICORSI LEGITTIMATI DALLE SPLENDIDE “PLENARIE” SUGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA NEI LAVORI!

È-una-vergogna-politica!

T.A.R. Sardegna, I, 13 novembre 2015, n. 1116 rammenta che «la recentissima pronuncia dell’A.P. n. 9 del 2.11.2015 ha risolto la questione di diritto intertemporale, affermando la necessaria menzione e quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali già in fase di offerta, ritenendo inammissibile la loro quantificazione solo in sede di valutazione dell’anomalia».

Ribadiamo che stiamo parlando dello 0,01 per cento – se non già di un valore pari a zero – di un contratto di lavori pubblici.

La prima “plenaria” ha esteso ai lavori una norma che il codice ha previsto solo per servizi e forniture (e ci sarebbe anche da ridire sul fatto che il comma 4, secondo periodo, dell’art. 87 rimase come fonte per un probabile difetto di coordinamento normativo, ma lasciamo stare …). Ha ritenuto elemento essenziale dell’offerta economica solo una sua voce interna, che nei servizi viene richiesta come rilevante solo in sede di verifica dell’anomalia. Non ha pertanto nemmeno attualizzato il principio pretoriamente affermato alla disciplina del nuovo soccorso istruttorio.

Di fronte a ciò, anche nei servizi il più recente Consiglio di Stato ha fatto il crogiuolo di tutti gli oneri della sicurezza, mettendo come da indicarsi a pena di esclusione in sede di offerta gli oneri interferenziali!  

La seconda “plenaria” ha peggiorato il quadro: l’applicazione del principio è retroattiva.

Si assiste ora a un proliferare di ricorsi, inenarrabile. Un’ecatombe! Per le imprese (giustamente) aggiudicatarie, in quanto prima della prima “plenaria” era prevalente e pacifica l’interpretazione letterale e sistematica che la norma prevista per i servizi non si applicasse ai lavori. Ma anche per le stazioni appaltanti, poste di fronte a un’autotutela in cui il motivo vero è il ripristino di un quadro certo da riadeguarsi alla radicale tesi in questione.

Non si può lasciare al diritto pretorio di determinare questi disastri nel settore dei lavori pubblici.

Ma tutti, tutti ancora una volta tacciono.

Tace il Signor Presidente dell’Anticorruzione, che pure rende un’intervista al giorno.

Tace l’ANCE.

Tace la politica. Anzi no, non tace. Può tacere solo chi c’è e loro non ci sono. O perché non ci capiscono un tubo, loro che fanno il nuovo codice, o perché non gliene importa un tubo.

Non risolviamo un tubo neanche noi. Certo. Ma certe cose vanno dette e urlate. A prescindere dal loro ricadere nel vuoto più totale.

Lino Bellagamba, 19 novembre 2015

 

 

   

 

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