Principio ad applicazione retroattiva e nessun soccorso istruttorio. Alla grande! La sentenza è di oggi 3 febbraio 2016.
«Il primo punto va risolto nel senso della legittimità dell’esclusione, già ritenuta in primo grado, sulla base dei principi stabiliti in materia dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, vincolanti per questo collegio ai sensi dell’art. 99, comma 3, del codice del processo di cui al d.lgs. n. 104/2010.
Infatti, l’organo di nomofilachia ha dapprima stabilito che nelle procedure di affidamento di appalti pubblici l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale costituisce un precetto inderogabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, cod. contratti pubblici e 26, comma 6, t.u. sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008, al cui rispetto le imprese partecipanti sono tenute anche in assenza di esplicita previsione di lex specialis (che dunque deve ritenersi così eterointegrata), e la cui violazione rende legittima l’esclusione dalla gara, (sentenza 20 marzo 2015, n. 3). Quindi, la stessa Adunanza plenaria ha chiarito che il principio in questione è operante anche per le procedure di gara svoltesi in epoca anteriore alla sua affermazione, negando che la pronuncia di nomofilachia, quale risultante dell’attività interpretativa ed enunciativa del significato e della portata di norme di legge, possa essere assimilata allo ius superveniens (sentenza 2 novembre 2015, n. 9). Con quest’ultima pronuncia si è inoltre escluso che l’omessa indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale possa essere sanata mediante il potere di soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1, cod. contratti pubblici» (Cons. Stato, V, 3 febbraio 2016, n. 424).
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