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FREE E" - L’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLO “STANDARD DI QUALITÀ, DI GIORGIO ASPERTI

Dalla lettura del nuovo codice (D.Lgs. 50/2016), in ragione della realizzazione delle opere a scomputo di urbanizzazione, ovvero nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, emerge quanto segue.

 

Cfr. l’art. 1 («Oggetto e ambito di applicazione»), comma 2, lett. e), dove si fa menzione dei «lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza»..

 

Cfr. l’art. 20 («Opera pubblica realizzata a spese del privato»):

«1. Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi».

 

Cfr., infine, l’art. 36 («Contratti sotto soglia», commi 3 e 4:

«3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

 

Ciò premesso, in via interpretativa si ritiene quanto segue.

 

A) Per le opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio (quali, ad esempio:  strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, cave di multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato) di importo inferiore alla soglia comunitaria, gli interessati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, possono essere autorizzati all’esecuzione diretta di dette opere.

 

B) Al contrario, per le opere di urbanizzazione a scomputo diverse di cui alla precedente lett. A, quali le opere di urbanizzazione primaria non funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, ovvero di urbanizzazione secondaria a scomputo (quali, ad esempio: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri), di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di bando di gara.

 

C) Per l’istituto del c.d. “standard di qualità”, convenzionato, alla luce dell’art. 20 del codice non sussiste obbligo di gara poiché l’operatore non è tenuto, se l’opera è di importo inferiore alla soglia comunitaria, all’applicazione del codice stesso.

È evidente tuttavia che, affinché siano rispettati i principi di trasparenza ed imparzialità amministrativa, la richiesta del c.d. “standard di qualità”, lasciata alla contrattazione tra Comune ed operatore privato, occorre che sia regolamentata a livello convenzionale con una norma che indirizzi ed orienti l’Amministrazione Pubblica. Il fatto che quasi spesso lo “standard di qualità” si riferisca ad opere di urbanizzazione secondaria non deve trarre in inganno e far propendere per una generalizzata necessaria applicabilità delle disposizioni del codice in capo all’operatore privato.

L’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dello “standard di qualità” ricade nell’ambito di applicazione del codice dei contratti solo ogni qualvolta la singola opera o le singole opere da realizzare siano di importo superiore alla soglia comunitaria.

 

Dott. Giorgio Asperti

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