Punto n. 1: già all’entrata in vigore del nuovo codice, il limite del 15% non c’era più. Se l’era portato via il D.Lgs. 163/2006.
Punto n. 2: il parametro del superamento del 10% del totale d’appalto è di carattere assoluto, vale sia per il divieto di avvalimento, sia per la “non subappaltabilità” per il 70% del loro importo.
Punto n. 3: non ci vuole l’attestazione-SOA se il loro importo è singolarmente inferiore a EUR 150.000 (lo dice il regolamento nella parte compatibile rimasta in vigore).
Punto n. 4: il decreto ministeriale che esenta la loro subappaltabilità dal limite generale del 30% del totale del contratto è radicalmente illegittimo, ma il RUP lo applicherà solo per andare esente da colpa.
Ti aspettiamo, per parlarne diffusamente e con dovizia di particolari, qui:
Torino – 17 febbraio; Firenze – 3 marzo; Pescara – 24 marzo; Napoli – 7 aprile
