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PROCEDURA RISTRETTA E MODIFICHE SOGGETTIVE (6 febbraio)

Le modifiche soggettive, anche in termini di quote di partecipazione al raggruppamento, sono ammissibili dopo la prequalificazione e in sede di presentazione dell’offerta, purchè non siano strumentali a garantire una qualificazione che non esisteva in capo al raggruppamento sin dall’origine.

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