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FREE LA SECONDA NEFANDEZZA DEL CORRETTIVO IN MATERIA DI SUBAPPALTO

Della prima abbiamo già detto e riguarda l’associazione in partecipazione in luogo di subappalto. Ma ce n’è un’altra.

«Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

– omissis –

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 3).

Ciò significa che, per esempio, forniture con posa in opera e noli a caldo sarebbero sottratti alla disciplina del subappalto.  

 

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