L’esclusione del concorrente laddove il progetto definitivo dallo stesso presentato abbia ad oggetto la realizzazione di un’opera priva delle caratteristiche essenziali e indefettibili individuate con il progetto preliminare e fissate nella parte tecnica del capitolato speciale.
Giova «preliminarmente rammentare che, per il caso di appalto integrato avente ad oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante, l’art. 95 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. prevede (per quanto interessa in questa sede) la seguente procedura: A) il bando di gara deve prevedere che “la stipulazione debba avvenire successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, del progetto definitivo presentato in sede di gara” (comma 1, primo periodo); B) entro il termine di dieci giorni dall’aggiudicazione, “il responsabile del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara” (comma 1, secondo periodo); C) l’affidatario deve provvedere, “ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo in favore dello stesso” (comma 1, terzo periodo); D) se l’affidatario non adegua il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, “non si stipula il contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione” (comma 1, quarto periodo); E) nel caso di varianti al progetto esecutivo “resesi necessarie per riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta ovvero del progetto esecutivo, i costi per la redazione del progetto di variante e per la sua esecuzione sono a carico dell’affidatario” (comma 5, terzo periodo). Da tali disposizioni emerge chiaramente che, sia nella fase di approvazione del progetto definitivo, che segue all’aggiudicazione dell’appalto, sia nella fase di approvazione del progetto esecutivo, possono essere riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in gara, a fronte dei quali l’aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi alle prescrizioni dell’amministrazione, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo in suo favore. Tuttavia ciò non significa che il seggio di gara, laddove ravvisi macroscopici errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta non possa e non debba tenerne adeguatamente conto, anche in assenza di un’apposita previsione contenuta all’interno della lex specialis, ai fini dell’esclusione del concorrente. Si deve infatti rammentare che - secondo un consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 19 dicembre 2016, n. 5812; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 15 aprile 2015, n. 705), che il Collegio condivide e ritiene applicabile anche nel caso di appalto integrato in quanto espressione di un principio generale di matrice civilistica (di cui costituisce espressione anche l’art. 1497 cod. civ.) - le caratteristiche essenziali e indefettibili delle prestazioni previste nel capitolato speciale costituiscono una condizione minima di partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto, perché non è ammissibile che la stazione appaltante aggiudichi il contratto ad un concorrente che non garantisca il minimo prestabilito, e non depone in senso contrario la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l’offerta di prestazioni difformi dalle caratteristiche anzidette, risolvendosi tale difformità in un aliud pro alio che comporta, di per sé, l’esclusione dalla gara, anche in mancanza di apposita comminatoria, e al tempo stesso impedisce una regolarizzazione postuma, consentita soltanto quando i vizi rilevati nell’offerta siano di scarso rilievo. In altri termini, il Collegio ritiene che in caso di appalto integrato con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta - ferma restando la procedura di approvazione del progetto definitivo delineata dall’art. 95 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. - la Commissione chiamata alla valutazione delle offerte debba tener conto delle caratteristiche del bene richiesto, cristallizzate nel capitolato speciale, non solo ai fini dell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, ma anche ai fini di una preliminare doverosa verifica dell’ammissibilità della stesse, e debba conseguentemente procedere all’esclusione del concorrente laddove il progetto definitivo dallo stesso presentato abbia ad oggetto la realizzazione di un’opera priva delle caratteristiche essenziali e indefettibili individuate con il progetto preliminare e fissate nella parte tecnica del capitolato speciale. Del resto non è sostenibile che una Commissione composta da tre ingegneri - come nel caso in esame - non abbia la competenza necessaria per operare tale preliminare verifica dell’ammissibilità dell’offerta tecnica. Inoltre, se si seguisse la tesi prospettata dall’Amministrazione resistente, secondo la quale ogni tipo di errore od omissione commesso nella fase di redazione del progetto definitivo potrebbe essere emendato nella fase di approvazione dello stesso o nella fase di approvazione del progetto esecutivo, si finirebbe per avvantaggiare il concorrente che ha elaborato il proprio progetto definitivo senza attenersi ai vincoli derivanti dalle scelte operate con il progetto preliminare e senza tener conto dei connessi oneri di carattere economico, a discapito del concorrente che a tali vincoli si è doverosamente attenuto. In altri termini la tesi dell’Amministrazione resistente appare insostenibile anche perché comporta una palese lesione della par condicio dei concorrenti» (T.R.G.A., Trento, 8 agosto 2017, n. 252).
