Non siamo per niente d’accordo. Non serviva per valutare l’offerta. Poteva essere solo requisito di ammissione. La questione doveva essere: “manca il documento o manca il requisito?” Se il “certificato-requisito” risultava formato entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, il soccorso istruttorio andava doverosamente concesso.
Cfr. la non condivisibile tesi di T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, I, 29 novembre 2017, n. 518: «non è assolutamente irragionevole, ma conforme alle prescrizioni normative in materia di agibilità degli immobili, la previsione della lex specialis di richiedere, quale requisito di ammissibilità dell’offerta, l’agibilità degli edifici, non costituendo esimente la circostanza che le strutture sono state costruite in epoca risalente ovvero anteriore al 1967 e addirittura al 1934, data in cui per mezzo dell’art. 221 del R.D. n. 1265/1934 fu introdotto l’obbligo del certificato di agibilità degli edifici.
8.1.- E’ infine priva di fondamento la censura di illegittimità del bando per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
La previsione dell’agibilità degli immobili costituisce un requisito tecnico essenziale dell’offerta, attinente e proporzionato all’oggetto dell’appalto finalizzato all’acquisizione di locali da adibire all’ accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Né, d’altra parte, il bando a avrebbe potuto consentire il deposito della certificazione di agibilità in un momento successivo a quello di valutazione delle offerte. A norma dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, infatti, la certificazione attestante l’agibilità degli immobili costituisce, per la gara in esame, una condizione di partecipazione espressa tra i requisiti minimi di capacità tecnica».
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