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FREE SISTEMA UNICO DI QUALIFICAZIONE

La regola è quella dell’attestazione-SOA come condizione necessaria e sufficiente per dimostrare la qualificazione. Ergo, è illegittimo richiedere il requisito aggiuntivo del fatturato (principio canonico, che dovrebbe gettar luce anche sulla disciplina delle scorporabili a qualificazione obbligatoria diverse dalle SIOS, di importo superiore al 10% ma pari o inferiore a EUR 150.000).

Si osserva che «il sistema di qualificazione previsto per i lavori pubblici sia appunto (vincolato, vincolante e) unico, nel senso che per regola generale le stazioni appaltanti possono richiedere solamente l’attestazione SOA per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, essendo tale attestazione “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria” (art. 60, co. 3, del d.p.r. 207/2010, cui fa rinvio, ai fini della sua ultrattività, l’art. 216, co. 14, del d.lgs. 50/2016), con la conseguenza che è vietato, sempre alle stazioni appaltanti, richiedere requisiti diversi o ulteriori (v. art. 60, co. 4), a differenza di quanto è invece ammesso nel caso degli appalti di forniture e di servizi.

Di questa regola generale, sulla quale riposa il senso stesso del sistema delle SOA e che è volto ad evitare proprio che per i lavori i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria debbano essere accertati di volta in volta nel corso delle singole gare, elidendo la discrezionalità delle stazioni appaltanti, si ha conferma ulteriore – a contrario - nell’art. 83, co. 7, del d.lgs. 50/2016, ove è prevista una sorta di qualificazione rafforzata, ulteriore alla SOA, (ma) limitatamente agli appalti di importo pari o superiore a 20 milioni di euro e comunque in forme e secondo modalità definite dal legislatore e non rimesse alla libera scelta delle stazioni appaltanti.

Se ne ricava pertanto come, nel presente appalto di lavori, il cui importo era previsto in poco più di 400.000 euro, la richiesta anche (di dimostrazione) del fatturato, a pena di esclusione, fosse eccentrica rispetto alle previsioni del codice (e del regolamento) e, non trovando fondamento in altre disposizioni di legge, nulla ai sensi dell’art. 83, co. 8, del d.lgs. 50/2016; come tale soggetta ad un termine più lungo, quanto alla sua proponibilità in via di azione, e comunque rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni tempo» (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 21 dicembre 2017, n. 559).

 

 

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