«Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Autorità resistente nella misura quantificata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Anac al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in misura pari a € 2.000,00, oltre accessori di legge».
