«Rinvio pregiudiziale – Sanzioni disciplinari nel settore dello sport – Inibizione temporanea a esercitare talune attività professionali, irrogata da un’associazione sportiva nazionale a due dirigenti di una società calcistica professionistica – Illecito consistente nell’effettuare o nell’approvare false dichiarazioni finanziarie e contabili – Mercato interno – Articoli 45 e 56 TFUE – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi – Giustificazione – Obiettivo legittimo di interesse generale – Regolarità delle competizioni sportive – Rispetto del principio di proporzionalità – Determinazione delle sanzioni – Esistenza di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori, proporzionati e verificabili – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo – Legislazione nazionale che consente al giudice competente a controllare in via incidentale la legittimità di tali sanzioni di concedere un risarcimento alle persone sanzionate, ma non di annullare o sospendere dette sanzioni».
