Sussiste «il potere della stazione appaltante – in sede di valutazione di anomalia dell’offerta – di verificare l’adeguatezza dell’offerta in relazione ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 (cfr. art. 97, comma 5, lett. d) del Codice)».
Sine glossa.
