«Visto che l’art. 216, comma 11 del Codice ed il decreto MIT del 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), prevedono il rimborso solo delle “spese di pubblicazione” e non anche il costo del servizio della concessionaria, si è ritenuto di chiarire ulteriormente - anche rispetto ai bandi tipo nn. 1 e 2 - che sono escluse dal rimborso, le spese sostenute dalle stazioni appaltanti per il servizio di intermediazione del concessionario di pubblicità».
Sine glossa.
