Il problema giuridico dei due criteri di valutazione dell’offerta tecnica: da mantenere distinti o da unificare?
«(…) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.
a) Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicata al punto 18.1 lett. A
Descrizione di n. .......[indicare un numero massimo totale, non superiore a 3, di servizi affini a quelli oggetto di affidamento complessivamente considerati] servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento
[Facoltativo] I servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche: ................................ [specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante].
Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata ........................ [la stazione appaltante completa la descrizione dettagliando il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc. oppure inserisce la frase “secondo il modello allegato al presente disciplinare” laddove fornisca un fac-simile di scheda da compilare].
Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di ….. cartelle in formato ……. [dettagliare il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc.]
[Facoltativo] Alla relazione possono essere allegati ………………….. per un massimo di …… in formato…. [dettagliare le caratteristiche e il formato dei documenti richiesti].
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
[Ma qui, pur tenendosi conto della flessibilità del principio del divieto di commistione fra criteri “soggettivi” ed “oggettivi”, non si potranno mai valutare i servizi svolti in quanto tali! Piuttosto, si valuterà quello che il prestatore di servizio è in grado di offrire oggi, quale strumentalmente desumibile da «interventi» svolti ieri, in quanto idonei ad «illuminare la qualità dell'offerta» (per usare la felice formulazione di Cons. Stato, VI, 09 giugno 2008, n. 2770).
Pertanto, il criterio di valutazione de quo non è troppo diverso da quello relativo alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico» (ANAC, linee guida n. 1, paragrafo VI, n. 1.1, lett. b)).
Sarebbe quindi più corretto individuare un criterio di valutazione “combinato”, unitario, che sarebbe questo: “caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, quali desumibili da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico”.
Il criterio di valutazione primario e ad alto peso va poi scisso, ovviamente, in sotto-criteri. E qui si può far riferimento all'allegato n. 1 e all'allegato n. 2 del bando-tipo.]
b) Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicate al punto 18.1 lett. B
Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare:
- ..........
- ..........
- ..........
[la stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica adattando alle proprie specifiche esigenze gli elementi indicati nell’allegato n. 2, lett. B, anche con riferimento alla tipologia di incarico. La stazione appaltante, ove ritenuto necessario, specifica inoltre quali professionalità del gruppo di lavoro saranno oggetto di valutazione in base al criterio di cui all’allegato 1, lett. B punto 2.2]
La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. …. cartelle in formato ……. [dettagliare il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc.]
[Facoltativo] Alla relazione possono essere allegati ………………….. per un massimo di …… in formato…. [dettagliare le caratteristiche e il formato dei documenti richiesti il formato richiesto].
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
[Cfr. nota di cui sopra.] (…)».
Milano, 14 novembre 2018 (mercoledì). Con sconto per iscrizione effettuata tre settimane prima. Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.
