È sufficiente appartenere agli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e non è necessario appartenere all’elenco di cui all’art. 46, comma 1, però allora non si può dichiarare di eseguire in raggruppamento una quota dei servizi di progettazione in quanto per i medesimi non si è qualificati.
