Non si sarebbe «considerato che i criteri di valutazione dell’offerta tecnica prevedevano che «le soluzioni tecniche proposte [dovessero] essere giustificate dal punto di vista economico in modo tale che non [fosse] superato l’importo previsto per l’esecuzione dei lavori nel quadro economico del progetto definitivo approvato», mentre l’offerta dell’aggiudicataria, sotto il profilo economico, non chiariva una parte rilevante dei costi dell’esecuzione dei lavori, né conteneva una idonea documentazione a supporto, e quindi andava esclusa dalla procedura di gara». Quid juris?
