Non è corretto che la rappresentanza in giudizio degli interessi degli associati da parte di un’associazione debba essere esplicitamente prevista dallo statuto, anche quando trattasi di interessi la cui tutela rientra nel perimetro statutario dell’associazione medesima. La circostanza che l’associazione configuri come ente rappresentativo, non di persone fisiche, ma di soggetti, a loro volta, rappresentativi di interessi di categorie professionali, non è, di per sé, idonea ad escludere che essa sia priva di legittimazione ad agire o ad intervenire in giudizio.
