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Le disposizioni regolamentari di cui agli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2357

Anche condividendo l’assunto secondo cui l’abilitazione alla professione di architetto non è idonea per la progettazione di opere strutturali e idrauliche, la presenza di un ingegnere nel raggruppamento incaricato della progettazione esecutiva è sufficiente ad escludere la violazione delle disposizioni in materia.

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