La «possibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 4, del D.L. n. 32/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019), di procedere, fino al 31 dicembre 2023, all’affidamento delle attività di progettazione di opere, anche qualora sia presente una disponibilità finanziaria limitata soltanto alle suddette attività e, quindi, in assenza del finanziamento dell’intera opera».
