Il margine di discrezionalità, per un verso, secondo noti principi, impone alla stazione appaltante di adeguatamente motivare circa le ragioni di convenienza o di idoneità delle offerte; e, per altro verso, implica la limitazione del sindacato giurisdizionale ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o insufficienza della motivazione (ovvero all’errore o al travisamento dei presupposti di fatto). La rilevaza delle valutazioni già svolte dalla commissione giudicatrice.
