È previsto che «gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente (…) i servizi per cui tali capacità sono richieste» (D.Lgs. 50/2016, art. 89, comma 1, secondo periodo). Ma se in una gara di progettazione (o di appalto integrato o di concessione di lavori) sono richiesti come requisiti di idoneità tecnica solo i servizi svolti e/o i servizi “di punta”, come è applicabile tale disposizione? Non è proprio applicabile (principio consolidato).
