«Chiarita la possibilità di introdurre un ribasso anche del corrispettivo in relazione alla componente del compenso professionale, ritiene il Collegio che le ragioni esternate dalla stazione appaltante siano irragionevoli e incongrue, non potendosi ritenere anomala l’offerta del raggruppamento ricorrente per il solo fatto che il ribasso offerto comporti una erosione dei compensi professionali calcolati ai sensi dell’art. 2 del DM 17/06/2016».
