Si afferma che «i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solamente se l’opera progettata è stata in concreto realizzata». Che dire? Non ci piace per niente, ma è indirizzo giurisprudenziale redivivo.
Si afferma che «i servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solamente se l’opera progettata è stata in concreto realizzata». Che dire? Non ci piace per niente, ma è indirizzo giurisprudenziale redivivo.