… ma il mercato si sta già accorgendo delle illegittimità che esso contiene. Cfr. ANAC, delibera 7 febbraio 2018, n. 96:
« – omissis –
VISTA, inoltre, la seconda contestazione sollevata, relativa alla previsione del disciplinare di gara che prevedeva la possibilità di formulare offerta per uno o più lotti, nel rispetto delle modalità di partecipazione e di aggiudicazione, specificando che «il soggetto che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma individuale o associata e, in caso di RTI, reti o consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa»: tale prescrizione, secondo l’istante, imponendo una specifica ed identica forma di partecipazione alla gara per tutti i lotti, limiterebbe la concorrenza;
– omissis –
VISTO, inoltre, che con riferimento alla seconda contestazione, la stazione appaltante ha precisato che gli atti di gara prevedevano un limite massimo di tre lotti aggiudicabili ad un medesimo concorrente e che la clausola obiettata, che prevedeva l’obbligo per il concorrente di presentarsi sempre nella stessa forma individuale o associata e nella medesima composizione, è stata introdotta «al fine di consentire l’effettivo rispetto del limite di cui sopra, precludendo la possibilità ai singoli operatori di eludere il richiamato limite di lotti aggiudicabili, presentandosi quale concorrenti in forme giuridiche diversificate ovvero in differenti composizioni», a salvaguardia della concorrenza;
– omissis –
CONSIDERATO, con riferimento alla seconda doglianza, relativa alla clausola che impone ai concorrenti che decidono di presentare offerta per più lotti di partecipare sempre nella stessa forma individuale o associata e nella medesima composizione, che l’Autorità, nella “Nota illustrativa al bando tipo n. 2/2017 - Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, ha precisato che nel caso di una suddivisione dell’appalto in lotti distinti in cui la stazione appaltante ponga limiti alla partecipazione a un numero massimo di lotti, la stessa, «per evitare l’elusione del limite di partecipazione, potrà prevedere la partecipazione nella medesima o in diversa forma ai concorrenti per tutti i lotti in gara, a condizione che sia rispettato il limite di partecipazione previsto. In tal modo si eviterà sicuramente l’ipotesi in cui, per es. – previsto il limite di partecipazione a massimo due lotti – il RTI partecipi, a due di 4 lotti banditi e la singola impresa facente parte del RTI presenti offerta per un terzo lotto dei 4 messi in gara. Se ciò fosse ammesso, si consentirebbe una coincidenza, seppure parziale, tra i soggetti aggiudicatari dei due lotti contendibili come limite massimo e un terzo lotto, di fatto aggirando, in tal modo, il limite alla partecipazione»;
RITENUTO, pertanto, che la presunta illegittimità della clausola inserita nella lex specialis non sussiste, essendo essa conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici;
– omissis –
RITENUTE, pertanto, non accoglibili, per i profili evidenziati, le contestazioni formulate dall’istante;
il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non siano ammissibili le contestazioni di merito formulate dall’istante, in quanto presuppongono una valutazione delle scelte discrezionali della stazione appaltante sulle modalità di perseguimento dell’interesse pubblico di cui è portatrice, che è sottratta al sindacato dell’Autorità e che la lex specialis, nelle parti oggetto di contestazione di legittimità, sia conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici».
La ragione dell’operatore economico, invece, va del tutto condivisa.
Se i lotti sono quattro e si impone legittimamente di non poter partecipare a più di due lotti, va soltanto acclarato che non si vìoli la prescrizione, ma ciò nel rispetto del principio di autonomia di organizzazione aziendale per le imprese come corollario del principio di concorrenzialità.
Se al lotto n. 1 partecipa il raggruppamento A/B, nulla vieta che A possa partecipare da solo al lotto n. 2 (senza che vi partecipi ovviamente B da solo) e che B possa partecipare da solo al lotto n. 3 (anche qui senza che vi partecipi ovviamente A da solo).
Quindi non è logicamente legittimo imporre che, se A e B partecipano al lotto n. 1 in raggruppamento, possano solo in tale veste partecipare alla gara e quindi solo per un altro lotto.
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Roma, 9 marzo; Milano, 15 marzo; Bologna, 19 aprile. Sconto per iscrizione anticipata, entro il 29 marzo (per Bologna).
Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.
In rosso gli ultimi aggiornamenti.
PREMESSA
Nell’incontro di studio vengono analizzati e messi a disposizione in formato riscrivibile (word): 1) lo schema di «delibera» ovvero di determinazione «a contrarre», di motivata deroga al bando-tipo dell’ANAC n. 1-2017; 2) l’analisi specifica dello «schema di disciplinare di gara», pubblicato nella G.U. 22 dicembre 2017, n. 298; 3) l’analisi specifica della «nota illustrativa»; 4) l’analisi specifica della «relazione AIR». Per una più facile lettura delle deroghe da ipotizzarsi, le stesse, con la relativa motivazione, sono riportate entro parentesi quadre all’interno del testo stesso di ognuno dei tre documenti redatti dall’ANAC.
Vengono inoltre messi a disposizione: 1) l’analisi specifica dello «schema di disciplinare di gara» del bando-tipo n. 2, pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2018, n. 27, riguardante il servizio di pulizia; 2) l'analisi specifica della «nota illustrativa».
Per converso, in via residuale si analizzerà la gara d’appalto a ordinaria evidenza pubblica anche per quanto non soggiace alla disciplina del bando-tipo.
Per avere solo un esempio del taglio teorico-pratico dell’incontro, cliccare sul seguente post ad accesso libero del nostro portale: Gli importi di gara: la confusione di concetti nella nota illustrativa (in consultazione) al bando tipo n. 1.
L’incontro viene svolto in continua interlocuzione, in aula, con i singoli partecipanti.
Come materiale di documentazione viene inoltre messo a disposizione il codice dei contratti commentato (che evidenzia anche, con immediatezza, tutto il contenuto applicabile ai settori speciali), con collegamenti ipertestuali.
PROGRAMMA
- I due bandi-tipo dell’ANAC e le motivate deroghe da operarsi, punto per punto.
- Il valore totale stimato d’appalto con i «costi della manodopera» e gli eventuali «costi della sicurezza», con le clausole eventuali di «ripetizione», di «opzione» o di «opzione di proroga», con la clausola ex lege del «quinto».
- Il «provvedimento» e la «verifica della documentazione» (art. 29 del codice).
- I CAM e la loro triplice valenza.
- La ratio dell’obbligo di indicazione delle «parti» d’appalto in caso di raggruppamento o figura assimilabile, in attesa della “plenaria”.
- L’art. 48 del codice, commi 19-bis e 19-ter. Il problema del comma 4 per la mandante di raggruppamento orizzontale: che ne è oggi del principio di "corrispondenza"?
- La clausola sociale: l’interpretazione giurisprudenziale finale.
- Art. 77 e RUP.
- L'art. 80 del codice: la questione dell’indicazione da parte dell’operatore economico di tutti i soggetti per i quali va prodotta l’autocertificazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2; l’individuazione del «socio unico persona fisica»; la questione se la regolarità fiscale e quella contributiva vadano verificate per i subappaltatori di cui alla terna di obbligatoria indicazione; la questione se possa essere comunque ammesso alla gara l’operatore economico che in terna ha indicato almeno un subappaltatore in regola, anche se gli altri due non lo sono.
- Il DGUE e l’inevitabile modello dichiarativo integrativo.
- I «criteri di selezione» fra obbligatori e facoltativi: il «fatturato minimo annuo», fra nozione concreta di «periodo di riferimento» e parametro delle «ragioni» della sua previsione; la clausola di salvaguardia come riferimento esclusivo a «qualsiasi altro documento considerato idoneo»; le «idonee dichiarazioni bancarie»; i mezzi di prova per gli eseguiti appalti per «privati».
- L’avvalimento: in particolare della certificazione di qualità. L’art. 89, comma 3, e la questione se il mancato possesso in capo all’ausiliaria di un requisito ex art. 80 debba essere sopravvenuto rispetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte o possa anche essere originario.
- I requisiti di qualificazione e la loro ripartizione a seconda della tipologia di concorrente: dall’operatore economico singolo, ai consorzi, al raggruppamento verticale con sub-raggruppamento orizzontale.
- La tassatività delle cause di esclusione e il soccorso istruttorio: i casi giurisprudenziali.
- Il sopralluogo.
- Il contrasto fra il principio generale dell’acquisizione documentale d’ufficio e l’art. 85, comma 5, del codice.
- La garanzia provvisoria: l’applicazione della ratio del favor normativo per la sua riducibilità, nel caso del raggruppamento orizzontale; le forme di garanzia diverse dalla polizza; l’escutibilità a prescindere da dolo o colpa grave; l’esenzione dall’obbligo di presentare l’«impegno di un fideiussore» per le PMI, anche in raggruppamento o in figura assimilabile; il criterio di calcolo della «riduzione successiva», in caso di cumulo.
- I criteri di aggiudicazione: l’eventuale mancata indicazione in sede di offerta economica degli «oneri aziendali» per la sicurezza dopo la sentenza del Consiglio di Stato e l’impatto della questione sul caso dell’eventuale mancata indicazione dei «costi della manodopera»; la cristallizzazione della graduatoria; l’adottata «esclusione automatica», nel caso di cinque offerte.
- La strutturazione del procedimento fra criterio di aggiudicazione prescelto, anomalia e organo di gara competente.
- Il subappalto: la questione se, pur dopo il “correttivo”, sia legittimamente possibile vietarlo previa motivazione; indicazione della terna e soccorso istruttorio; il caso in cui partecipino alla stessa gara tutti e tre gli indicati subappaltatori.
- La disciplina applicabile per i servizi di cui all’art. 142 del codice, comma 5-bis (servizi sanitari, sociali ed assimilati) e all’art. 144 (ristorazione).
- Ogni altra tematica in materia di gara che emergerà in aula: quesiti e discussione.
- Il contenuto del codice applicabile ai settori speciali.
RELATORE
Lino BELLAGAMBA, consulente e formatore, autore di studi e monografie, specializzato nelle procedure di selezione del contraente e in materia di finanza di progetto. Gestore dell’omonimo portale www.linobellagamba.it.
DATE, SEDI di SVOLGIMENTO, ORARI
Roma, 9 marzo (venerdì), con location presso Albergo Nord Nuova Roma, via G. Amendola, 3 (a duecento metri dall’uscita della stazione ferroviaria di Roma Termini).
Milano, 15 marzo (giovedì), con location presso Hotel Ibis Milano Centro, via Finocchiaro Aprile, 2 (a dieci minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Milano Centrale).
Bologna, 19 aprile marzo (giovedì), con location presso Zanhotel Europa, via Cesare Boldrini, 11 (nella zona della stazione ferroviaria di Bologna Centrale).
Registrazione dei partecipanti, ore 9:00; aula: 9:15-13:00 / 14:00-16:15.
La prestazione di cui si tratta non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, in quanto l'Ente pubblico di cui si tratta ha sì l’obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione di cui si ha specificamente bisogno è ivi effettivamente acquisibile. Si tratta inoltre di prestazione non standardizzata, di contenuto specialistico, legata al curriculum del formatore, offerta sul libero mercato, non costituente oggetto di una procedura di scelta del contraente avviata da un Ente pubblico. Nel caso, poi, di procedura di scelta del contraente avviata da un Ente pubblico (per svolgimento del servizio formativo in house) rileva sempre lo specifico curriculum del formatore, ma rileva anche la conoscenza che se ne ha per aver già frequentato un suo corso. Si tratta di uno dei casi eccezionali in cui, a prescindere dall’utilizzo formale della piattaforma telematica, la scelta dell’operatore economico avviene comunque «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici» in quanto è quella la persona docente che discrezionalmente ma motivatamente si vuole per una specifica esigenza formativa. Trattasi, peraltro, di acquisizione di valore inferiore a EUR 1.000,00.
COSTO
Il costo di iscrizione (al netto di IVA, non dovuta solo per il dipendente pubblico) è di EUR 430,00 a persona (più EUR 2,00 per il bollo in fattura).
Viene praticato un sconto del 10% (approssimato) a chi si iscrive con anticipo (entro il 29 marzo per Bologna) rispetto alla data della giornata prevista (19 aprile per Bologna). In tal caso l’iscrizione non sarà da subito più ritirabile. Pertanto, il costo scende a EUR 380,00 a persona (più EUR 2,00 per il bollo in fattura).
ISCRIZIONE e INFORMAZIONI
L’iscrizione si perfeziona: 1) con scheda da richiedersi preventivamente via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; 2) con successivo inoltro di tale scheda, compilata e sottoscritta digitalmente, alla società organizzatrice dell’evento (CONTRATTI PUBBLICI ITALIA). L’organizzatrice dell’evento rilascerà da subito, all’ente pubblico, un’autocertificazione unica (digitalmente sottoscritta) che copre i profili sia dell’idoneità “morale” integrale, sia della tracciabilità dei flussi finanziari. Non sono ammesse modalità di iscrizione diverse da quelle previste, né modulistica propria del singolo ente. Il materiale di documentazione sarà trasmesso solo via mail, dopo l’avvenuta partecipazione. L’organizzazione si riserva di annullare o di rinviare l’incontro per giusti motivi, comunque insindacabili. Lo svolgimento della giornata sarà confermato agli iscritti non appena raggiunto un numero minimo. L’iscrizione non è più ritirabile a n. 07 giorni dalla data prevista. Al termine della giornata sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.
Per qualsiasi necessità di chiarimenti, inviare mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e/o telefonare al n. 3351805280.
PRIVACY
L’organizzatrice dell’evento formativo che fatturerà la prestazione – CONTRATTI PUBBLICI ITALIA, con c.f/p.IVA 02668770429 – non tratta né dati sensibili, né giudiziari, e tratterà i dati ricevuti al solo fine della gestione materiale dell’evento, nel rispetto e secondo gli obblighi della vigente normativa.
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