Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi – Servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli – Organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro – Servizi di ambulanza.
«V. Conclusione
83. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania) nei termini seguenti:
«L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che:
– Il trasporto urgente dei pazienti in un mezzo di soccorso, sul quale vengono loro prestate assistenza e cure da parte di un paramedico/soccorritore sanitario, dev’essere qualificato come un “servizio di ambulanza” (codice CPV 85143000-3), i cui appalti possono non essere assoggettati alle procedure della direttiva 2014/24, purché esso sia prestato da un’organizzazione o associazione senza scopo di lucro.
– Se il trasporto dei pazienti è privo del carattere di urgenza ed è effettuato in un veicolo sanitario da parte di un soccorritore sanitario/aiuto soccorritore, esso dev’essere considerato un servizio di “trasporto dei pazienti in ambulanza”, che non rientra nell’eccezione applicabile ai “servizi di ambulanza” in generale.
– Sono “organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro” quelle che non perseguono un profitto e che, qualora lo ottengano in circostanze particolari, lo destinano all’assolvimento della loro funzione sociale. Per acquisire tale qualità non è sufficiente essere organizzazioni di assistenza riconosciute dal diritto interno» (conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, 14 novembre 2018, C-465/17).
