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ART. 38 DEL CODICE E LINEA INTERPRETATIVA SOSTANZIALISTICA – LA NECESSITÀ DI GARANTIRE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO NON GIUSITIFICA, DA SOLA, LA PROROGA COSIDDETTA “TECNICA”

1. Linea interpretativa sostanzialistica: «reputa il Collegio che il dato formale dell’omessa dichiarazione ex art. 38 ( che dev’essere resa a pena di esclusione dalla gara: Cons. St., ad. plen., n. 21/2012 ) debba essere valutato unitamente al profilo sostanziale del concreto possesso del requisito di partecipazione, che proprio attraverso la dichiarazione si doveva dimostrare esistente».

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