1. Linea interpretativa sostanzialistica: «reputa il Collegio che il dato formale dell’omessa dichiarazione ex art. 38 ( che dev’essere resa a pena di esclusione dalla gara: Cons. St., ad. plen., n. 21/2012 ) debba essere valutato unitamente al profilo sostanziale del concreto possesso del requisito di partecipazione, che proprio attraverso la dichiarazione si doveva dimostrare esistente».
