Si afferma che, «alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza non appaiono sussistere, nel caso di specie, i presupposti e le circostanze che legittimavano l’integrazione documentale dell’offerta carente dell’indicazione dei costi della manodopera, in quanto il modulo di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante era un “fac-simile di dichiarazione” da utilizzare “preferibilmente” e non obbligatoriamente, a prima vista privo di limitazioni rigide degli spazi e quindi liberamente modificabile autonomamente e che, pertanto, non impediva materialmente di indicare anche i costi della manodopera».
