La figura e una fattispecie di corretta applicazione.
«L’istituto della proroga “tecnica”, oggi disciplinato dall’art. 106, co. 11, del codice dei contratti pubblici, è volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l’erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità; si tratta di un istituto di carattere eccezionale, a cui l’Amministrazione può ricorrere prima che il contratto venga a scadenza e limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (sul punto, tra le tante, si v.: Cons. St., sez. V, sentt. n. 3588 e n. 6326 del 2019; TAR Campania, Napoli, sent. n. 1392 del 2020; TAR Toscana, sent. n. 158 del 2020).
Nel caso di specie, sussistono le condizioni per ritenere legittima la proroga disposta dalla Regione, in quanto essa è stata decisa il 14.10.2019, prima della scadenza del contratto (prevista per il 31.10.2019, in forza di una prima proroga, a sua volta deliberata il 03.08.2018, prima del termine originario di efficacia dell’accordo, che cadeva il 31.10.2019), e limitata al periodo che l’Amministrazione ha ritenuto necessario per la conclusione di una gara già indetta e in corso di svolgimento, secondo una stima non irragionevole (e comunque, in sé, non specificamente contestata) di ALISA e di IRE spa, fondata sul numero delle offerte pervenute e sulla complessità tecnica e procedurale della selezione (doc. 12 e doc. 14 della difesa regionale)» (T.A.R. Liguria, II, 14 ottobre 2020, n. 694).
La procedura aperta di servizi e forniture, dopo la conversione in legge del decreto "semplificazioni": teoria e prassi. Gli appalti riservati ovvero parzialmente esclusi: gli artt. 112, 142 e 143 del codice.
