Gli atti di incarico che sono seguiti vanno considerati più propriamente come atti di rinnovo del contratto per brevi periodi, ancorché venga utilizzato dall’amministrazione il termine “proroga”. Il giudice non è, in linea di principio, vincolato dal "nomen iuris" attribuito dalle parti al contratto.
Cfr. Cons. Stato, III, 11 luglio 2014, n. 3585.
