Tuttavia, non si è tenuto conto della previsione normativa secondo cui «la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale».
Tuttavia, non si è tenuto conto della previsione normativa secondo cui «la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale».