Vedi riepilogo di principi.
«Pur consapevole dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali molto diversificati sul punto, il Tribunale ritiene di confermare quanto già statuito in sentenze recenti relative a vicende analoghe.
In particolare, nella sentenza n. - omissis - (nonché nella coeva decisione n. - omissis - ), il Tribunale ha statuito che “….Al riguardo va osservato che l’art. 16 del RD 11.2.1929 n. 274 attribuisce alla competenza del geometra la progettazione direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone.
Nel caso in esame si tratta di un tradizionale capannone a pianta rettangolare (con dimensioni di ml. 20x25 circa), con struttura prefabbricata (articolata in pilastri con interasse ml. 6,33 su un lato e ml. 9,45 massimi sull’altro, che reggono la struttura di copertura), e che non presenta alcun elemento architettonico di rilievo o comunque complesso.
Va inoltre osservato che i progetti versati in atti (sulla base dei quali venivano poi rilasciate le varie concessioni edilizie per l’opera in esame) non rappresentano la versione esecutiva (che include la risoluzione dei problemi tecnici di dettaglio e i calcoli strutturali), ma la versione di massima (che riguarda essenzialmente il profilo architettonico dell’immobile), per cui il Collegio non intravede (perlomeno nell’odierna fase amministrativo-concessoria) particolari difficoltà tecniche implicanti complesse operazioni di calcolo, fuori dalla professionalità del geometra, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità (che attengono, invece, alla fase di cantierabilità ed esecuzione dei lavori).
Dagli atti risulta, inoltre, che il progettista e il direttore dei lavori strutturali è stato l’Ing. ….. e che l’opera è stata regolarmente collaudata (sotto il profilo statico) dall’Ing. …..; circostanze che rafforzano la conclusione che il Geom. …… abbia operato entro i limiti della propria competenza professionale.
Trova pertanto applicazione anche l’orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questo Tribunale (...), secondo cui la presenza dell'ingegnere progettista delle opere strutturali assorbe per intero quella parte che poteva esorbitare dalla competenza professionale del geometra. Di conseguenza la contestazione circa l'inidoneità del geometra a sottoscrivere il progetto esaminato dal comune viene a cadere e, quindi, tale aspetto della vicenda non è suscettibile di incidere negativamente sulla legittimità dell'impugnata concessione edilizia (...).
Al riguardo il Collegio non ignora che esistono anche indirizzi giurisprudenziali di contrario avviso (...), adottati sul rilievo che non sarebbe possibile enucleare e distinguere un’autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto, il che (prosegue la citata giurisprudenza) apparirebbe senz’altro esatto, in quanto chi non è abilitato a delineare l’ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto.
A giudizio del Collegio appare invece possibile, sulla base di comuni esperienze di fatto, scindere dette attività progettuali, poiché definita l’ossatura (o, meglio, la struttura portante di un edificio, dimensionata per reggere tutte le sollecitazioni, statiche e dinamiche, verticali e orizzontali, cui esso è o potrebbe essere sottoposto) da parte del tecnico a ciò abilitato, l’ulteriore attività progettuale si risolve nella definizione di elementi di chiusura della stessa, mediante opere di tamponamento interno ed esterno di natura essenzialmente architettonica; opere volte a delimitare gli spazi in cui si svolge l’attività umana e che non richiedono il possesso di specifiche competenze strutturali (attività che, spesso, viene svolta dai tecnici specializzati nei soli componenti d’arredo)….”.
Come si vede, tali principi sono perfettamente applicabili al caso di specie, visto che il geom. – omissis – ha curato la progettazione solo dal punto di vista architettonico e con riguardo ad impianti che rientrano sicuramente nelle sue competenze professionali. Viceversa tutti i manufatti in cemento armato sono stati progettati e collaudati da ingegneri, i quali non si sono limitati a controfirmare il progetto del geom. – omissis – , ma hanno sottoscritto in proprio i rispettivi elaborati» (T.A.R.).
