I valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta. Nel caso di specie, lo scostamento dalle tabelle ministeriali non poteva neppure costituire la base di un giudizio di anomalia, poiché era applicabile soltanto il disposto dell’art. 86, comma 3, del codice.
