«L’art. 47 del Capitolato speciale prevede, inoltre, che “l’Appaltatore, è obbligato ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto per un periodo comunque non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto scaduto”». Illegittima secondo il C.d.S. la seconda proroga tecnica: e tante grazie! Ma se la situazione eccezionale si perpetua senza colpa dell’Amministrazione? La giurisprudenza avveduta conferma, se del caso, perfino la «legittimità della terza proroga».
