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Sono «non sovrapponibili i costi della manodopera esposti nelle tabelle ministeriali e i trattamenti salariali minimi inderogabili, non potendo desumersi dal mancato adeguamento ai primi la violazione dei secondi»

È «ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara». Ma è solo «rispetto ai costi della manodopera (…) determinati considerando le tabelle ministeriali» che il concorrente può «dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale». «Altrimenti le due regole (possibilità di determinare il costo della manodopera in misura inferiore da quanto previsto nelle tabelle ministeriali e inderogabilità dei minimi salariali) sarebbero fra loro incompatibili».

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