Va rilevata l’insussistenza di una equivalenza delle tutele tra il CCNL del 2018 e quello del 2024 almeno per la parte normativa, stante la diversità sui quattro profili dei congedi per violenza di genere, assistenza sanitaria integrativa, maternità e classificazione del personale. L’aggiudicazione risulta, in definitiva, illegittima per le predette ragioni.
