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Il D.Lgs. 36/2023, art. 68, comma 11, e l’estrosa-pericolosa tesi che possano esserci raggruppati del tutto privi di idoneità tecnica, al di là del super-pretorio superamento del dato letterale

«I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2». La lettera della disposizione è chiara: occorre che ogni «esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare». «Tuttavia, deve affermarsi che l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023 non ha affatto introdotto, con riferimento agli appalti di servizi e forniture, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di partecipazione/esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva».

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