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La mancanza del “fumus boni iuris“ rispetto a quanto dedotto in ricorso

«Si rammenta che il Regolamento di esecuzione 2025/1197 prevede l’esclusione delle offerte presentate da operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese da tutte le procedure di appalto dell’Unione Europea relative a tutte le categorie di dispositivi medici (CPV da 33100000-1 a 33199000-1), bandite da tutte le amministrazioni aggiudicatrici e da tutti gli enti aggiudicatori dell’Unione, di valore pari o superiore a 5.000.000,00 di EURO al netto dell’IVA» (Bando-tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato al “correttivo”, paragrafo n. 5).

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