Il potere discrezionale della stazione appaltante deve in ogni caso esser contenuto entro limiti di logicità, proporzionalità e ragionevolezza e non deve risultare tale da aggravare e complicare in modo ingiustificato la partecipazione concorrenziale e la spedita e semplice definizione della procedura selettiva: il caso di una inosservanza “non integrale”.
