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UNA FONDAZIONE CHE, NEL CASO CONCRETO, NON È ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO (SENTENZA 26 NOVEMBRE 2014)

Pur concordandosi circa il fatto che la fondazione in questione abbia tanto la personalità giuridica quanto una finalità di interesse generale, che può definirsi non commerciale né industriale, tuttavia dagli atti non emerge prova dell’ulteriore e necessario requisito per l’inquadramento della fondazione stessa quale organismo di diritto pubblico, ossia dell’influenza pubblica dominante.

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