Inapplicabile la regola pretoria che ammette, in sede di verifica dell’anomalia, modifiche tra le singole voci, purché il saldo resti il medesimo, fatte salve ipotesi straordinarie.
Inapplicabile la regola pretoria che ammette, in sede di verifica dell’anomalia, modifiche tra le singole voci, purché il saldo resti il medesimo, fatte salve ipotesi straordinarie.