L’ANAC ritiene «che l’operato della Stazione appaltante in tema di determinazione del costo della manodopera è parzialmente viziato da una istruttoria incompleta e carente, difettando, in particolare, le modalità di remunerazione del personale addetto all’espletamento del servizio stesso, come precisato in motivazione. La Stazione appaltante è, pertanto, tenuta, fatto salvo in ogni caso l’esercizio dell’autotutela estesa a tutti gli atti di gara, a procedere ad una corretta stima di tutti i costi necessari all’espletamento del servizio, così come richiesto nel capitolato speciale d’appalto».
