Non determina ipso iure una conseguenza invalidante (nullità/annullabilità automatica) degli atti della procedura di affidamento successiva. Ma assume rilievo nel giudizio amministrativo ove sia dimostrata la concreta lesività sulla posizione giuridica del ricorrente (ad esempio per effetti distorsivi su concorrenza/trasparenza o per frazionamenti/elusioni): la carenza di programmazione è fattore che genera criticità operative e distorsioni (frammentazione degli affidamenti, ricorso a proroghe illegittime, procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza, definizione imprecisa dell’oggetto e perdita di controllo della spesa).
