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È rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la decisione di procedere al giudizio di anomalia, qualora elementi specifici inducano a ritenere che l'offerta non sia congrua, seria, sostenibile e realizzabile

Ma, in mancanza della necessaria valutazione complessiva sulla sostenibilità economica dell’offerta, la valutazione di anomalia e la conseguente esclusione dell’operatore economico sono illegittime (principio ovvio).

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